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LEGISLAZIONE

 

MINlSTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 136.

Regolamento concernente la Individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale.

 

II MINISTRO DELLA SANITÀ


Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia Sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del terapista occupazionale; Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. I. 


1. È individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.

2. il tempista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie:

a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe multi disciplinare la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo awiamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;

b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;

c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento - delllindividuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;

d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;

e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni educative veno il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;

f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.

3. Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica professionalità.

4. Il occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e Concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. Il terapista occupazionale svolge la sua attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche O private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2


1.
Il diploma universitario di terapista occupazionale, Conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilità all'esercizio della professione.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, Sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997
 

Il Ministro: BINDI


Visto, il Guardasigilli FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 229


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla oromuloazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle qualche operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
-11 testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.S17, è il seguente: A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione awiene in sede ospedaliera omero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzione private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. n Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. ~ relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Minisbo dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

-11 comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di Competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed intenninisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. n comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Cortedei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

Noia all'art 2:

- Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.